Tag

, , , , ,

Segnalo questo articolo che trovo interessante, nel suo saper porre lo sguardo sulle famiglie a strati in modo – per me inusuale – e in generale inusuale per la “letteratura web” che ricorsivamente esploro via web.

I temi legali si intrecciano con una serie di domande sull’appartenenza, sulla riconoscibilità, sul senso che occorre dare ai legami che interccorrono tra i membri di queste nuove forme familiari; domande culturali, sociali, psicologiche e pienamente educative sui ruoli, sui temi e sugli ingaggi che vanno tessuti in questa esperienza di vita.

FONTE | www.judicium.it

FULVIO UCCELLA

Dalla “famiglia pluriematica” alla “famiglia putativa”,come soggetto giuridico :prime considerazioni* 

Sommario:1.-Il “silenzio” della disciplina positiva sulle nuove emergenze familiari-2.-La famiglia pluriematica come nuovo modello di famiglia-3.-Alcune normative straniere incentrate più sulle relazioni familiari che sulla famiglia come istituzione-4.-La terminologia sociologica, recepita dai giuristi, come insufficiente ad indicare il fenomeno-5-Una più idonea terminologia:la famiglia pluriematica come famiglia putativa-6.-La opportunità di procedere ad un suo riconoscimento giuridico-7.-La sua conformità alla Costituzione-8.-La famiglia putativa come famiglia del terzo millennio

1.-A circa trent’anni dalla sua entrata in vigore e dopo alcune “modifiche” intervenute a seguito anche di significative pronunce costituzionali, il diritto di famiglia,non solo italiano però, si trova a far fronte ad alcune urgenze che all’epoca erano forse futuribili.

Mi riferisco alla emergenza sempre più consistente delle coppie di fatto; delle coppie multietniche; delle cd.famiglie allargate (la piccola famiglia, che si avvale non solo dell’aiuto, ma della presenza dei nonni); delle esigenze degli omosessuali; delle cd.famiglie ricomposte o ricostituite; del dramma del minore prigioniero dei suoi genitori.

La riforma del 1975 non affronta, se non in modo timido, la problematica che si configura a seguito della scissione tra matrimonio e famiglia;ignora la possibilità di qualsiasi forma giuridica da dare alle unioni omossessuali, ammesse, pur tra molte ritrosie in alcuni ordinamenti europei;non tratta delle coppie multietniche;nessuna indicazione è rinvenibile per una regolamentazione giuridica delle cd.famiglie ricomposte ( con un participio che sa di medio-passivo, e cioè di famiglia che io mi compongo di nuovo, dopo aver perso, per tanti motivi, la prima o non averla mai avuta) (1).

Ed è di queste ultime che vado a trattenermi.

2.-La possibilità di divorziare ha fatto sì che, una volta liberi dal vincolo coniugale, gli adulti possano mettere in piedi un aggregato sociale ed interpersonale che se, formalmente, può essere una fotocopia del precedente, se ne può differenziare sotto vari aspetti.

Gli adulti si possono risposare con altra persona diversa dal loro primo coniuge; possono instaurare una convivenza di fatto piena, nel senso che decidono di condurre il loro ménage sotto un tetto comune; possono condurre la loro vita da singoli e, come tali, vivere con il figlio eventualmente loro affidato e, magari, intrattenere tra loro o con altro le proprie relazioni affettive senza per questo occupare lo stesso spazio abitativo.

Ma non basta:spesso ciascuno si relaziona all’altro con figli propri (legittimi o naturali) e, se di sesso femminile, su questo figlio l’adulto (di frequente) ha anche il diritto di custodia ,mentre il correlativo diritto di visita appartiene all’altro genitore del figlio, non affidatario; i figli possono essere, quindi, conviventi con il proprio genitore e, se questi si unisce ad un altro, diventano conviventi con l’altro.

Il fatto è che, anche se in maniera non ancora numericamente e statisticamente ben determinata, vi sono famiglie che, se i loro componenti vivono sotto lo stesso tetto, sono composte da soggetti in cui non scorre lo stesso sangue.

Anzi, i componenti danno vita ad un aggregato che io definisco con un neologismo biosociologico famiglia pluriematica:il figlio proprio con sangue proprio e dell’altro genitore (sia esso legittimo o naturale) ;il figlio comune dei due adulti (legittimo o naturale); gli adulti che si trovano a vivere “gomito a gomito” con il figlio altrui.

Questi gruppi si muovono nella vita sociale e possono essere in parte legittimi, se gli adulti sono coniugi tra loro, o naturali se gli adulti hanno deciso per una convivenza seria , ma non legale.

La loro carta di identità contiene questi dati reali che solo parzialmente trovano riscontro giuridico.

Infatti, se gli adulti sono coniugi, la famiglia legittima riguarda solo loro e i figli comuni, avuti dalla loro unione.

Accanto a questi soggetti,per i quali i problemi, dal punto di vista giuridico, non si pongono, ci sono soggetti che, appartenendo ad uno solo dei coniugi, non rientrano in questa legittima formazione.

E così possiamo avere uno stato di famiglia in cui Tizio e Caia ,coniugi o conviventi di fatto, hanno procreato insieme dei figli e, prima ancora, con altri soggetti hanno messo al mondo figli, per i quali, per l’appunto con l’altro, ignoto al gruppo, detengono l’esercizio della potestà .

A questo nuovo aggregato sociale stabilmente costituito, a mio avviso, non si può non attribuire la identità di formazione sociale di cui parla l’art.2 Cost.

Si tratta di un nuovo modello di famiglia che, sia pure non in questi termini e con questi connotati, non è del tutto assente dalla nostra cultura giuridica.

Si pensi alla famiglia legittima con figli adottivi, alla famiglia meramente affidataria di minori le cui famiglie di origine siano in temporanea difficoltà e si pensi all’abrogato istituto dell’affiliazione.

Questi modelli, però, sono ben delimitati e compiutamente strutturati dal punto di vista legislativo e possono costituire, a mio modo di vedere, solo un pallido riferimento per il nuovo aggregato la cui struttura e le cui relazioni tra le persone pongono non pochi problemi giuridici che dovrebbero essere affrontati normativamente.

3.-Negli Stati, i cui ordinamenti hanno cercato di disciplinare questo fenomeno, che si va e si andrà sempre più diffondendo, perché la caduta del muro di Berlino non è solo la fine dei blocchi, ma è la stura ad una politica di mobilità umana senza più frontiere e dogane, accanto ad una globalizzazione che vede il vecchio ed opulento occidente costituire il miraggio salvifico di masse di diseredati, questo modello è stato variamente denominato.

Così si parla di parentela o genitorialità sociale in AUSTRIA.

Lì l’adulto è chiamato genitore sociale se si prende cura del minore con cui ha relazione come se fosse il genitore biologico ed ha diritto di proporre istanze nelle procedura che riguardano quel minore (art.186 ABGB) (2).

Negli STATI UNITI si parla di step parental o step family con una terminologia che non mi convince perché sa quasi di dispregiativo:famigliastra,famigliastro.

Tuttavia, va detto che lì esistono forme di assistenza ed aiuto sociale anche a carattere fiscale per queste realtà (3).

In SVIZZERA il nuovo coniuge è tenuto ad assistere l’altro coniuge in maniera appropriata nell’esercizio della potestà genitoriale verso il figlio dell’altro (art.229 c.c.) (4).

In BRASILE (art.1626 c.c.) il genitore, che si risposa o si unisce stabilmente ad un nuovo compagno, non perde il diritto al potere familiare che esercita senza interferenza del nuovo coniuge o compagno.

Con legge costituzionale è stata regolata la convivenza di fatto, ma, per quanto concerne la custodia, l’educazione e l’allevamento dei figli, la tutela è accordata solo ai figli comuni di entrambi i conviventi (art.2 al.III l.n.9278 del 10 maggio 1996).

Sono anche conferiti diritti successori in usufrutto o in piena proprietà, purché la convivenza sia durata per oltre 5 anni e vi siano figli avuti con il convivente,celibe o separato o divorziato o vedovo (5).

Nel REGNO UNITO il giudice ha il potere di emettere ordinanze con le quali attribuire poteri al genitore sociale:operazione complessa in cui intervengono il servizio sociale e il genitore sociale è equiparato al genitore biologico (6).

In SCOZIA tra i figli della famiglia sono ricompresi anche i figli di una sola parte, gli adottivi o quelli che abbiano vissuto con la propria famiglia (7).

In OLANDA il genitore sociale ha il dovere di mantenere il figlio;durante il periodo in cui ha la custodia può chiedere il cambiamento del nome del figlio.

Se il genitore legale è decadutodalla “potestà”, il diritto di custodia passa automaticamente al genitore sociale.

Il nuovo genitore o il genitore, che ha la custodia del figlio, possono allevare il figlio insieme per un periodo di un anno prima della richiesta di custodia in comune e la custodia parentale può essere accordata per tre anni ininterrotti.

Questa procedura, abbastanza complessa, è diretta a proteggere gli interessi del genitore non affidatario.

Nell’art.82 c.c. in tema di potestà parentale alle parole “loro figli” si sono sostituite le parole”figli della famiglia”(8).

In GERMANIA si cerca di facilitare l’integrazione dei figli altrui nel nuovo nucleo del proprio genitore, consentendogli di avere il nome della famiglia, che esso genitore si è rifatta, pur dietro il suo consenso ,che non può essere prestato dal figlio se non ha raggiunto almeno 5 anni(9).

4.-Da questo breve excursus ricaviamo una prima impressione:la terminologia è abbastanza arida ed ancorata più al lato assistenziale che al lato educativo della nuova realtà, la quale non viene considerata in sé, bensì come una accentuazione ed estensione del rapporto individualistico tra genitore biologico e figlio.

A questo rapporto, tenuto conto della coabitazione di un terzo estraneo, si cerca di offrire un sostegno fattuale, concreto, con una conseguente individuazione di poteri giuridici in capo al terzo convivente onde aiutare il gruppo biomonoparentale originario.

Manca una visione unitaria e funzionale del nuovo organismo.

Tutto si esamina, si affronta e si discute nell’ambito di una privatezza del diritto della famiglia quale riconosciuta e consacrata dal diritto di famiglia dei singoli Stati.

Questa impostazione è presente nella terminologia sociologica, ripresa acriticamente dai giuristi allorché si parla, per l’appunto, di genitore sociale ,di famigliastra,di famiglia ricomposta o ricostituita.

E se la terminologia ha un senso, ciò dimostra, quanto meno, la impreparazione della cultura e degli operatori a fronte dell’emergenza di questo fenomeno, nel quale, personalmente, vedo poco di assistenziale,e vedo più di autenticamente familiare e, cioè, di antica,ma non per questo desueta definizione di seminarium rei pubblicae a caratura personalistica,una volta preso atto ,così come si deve prendere, che l’aggregato racchiude elementi in cui circola sangue diverso,ma che ,comunque, ha nei componenti primigeni del gruppo e, cioè, gli adulti i suoi punti di riferimento non già autoritativi, ma affettivi:in questo gruppo al potere parentale si è sostituito il vincolo parentale.

Alla nascita del nuovo gruppo è estranea qualsiasi motivazione di “aiuto sociale” o di sostegno sociale.

La terminologia, alla moda, risente, infatti, della concezione anglosassone, che guarda più che alla famiglia alle relazioni familiari e sub specie individuitatis.

E’ ovvio, infatti, che dal punto di vista dell’individuo, adulto o minore che sia, ciò che conta sono i rapporti che si instaurano tra soggetti, in cui non c’è alcun vincolo parentale-legale perché non c’è alcun vincolo biologico e giuridico.

Ma, sub specie communitatis , prospettiva più consona alla nostra cultura, il nucleo non viene solo ad interporsi nei rapporti tra genitore e figlio, quanto ad essere, qua talis, esso stesso protagonista (discreto o invadente, sarà dato dall’evolversi della realtà dell’esperienza ) della vita vissuta in due per ragioni non biologiche e , a volte, non giuridiche, ma fattuali, da soggetti, di cui solo l’adulto ha mostrato e può vantare diritti-doveri verso l’altro adulto genitore.

5.-E questo protagonismo da parte del gruppo fa sì che esso assurga a centro di imputazioni giuridiche che vanno a colpire non solo gli elementi essenziali del gruppo stesso.

In sintesi, nello stesso aggregato si rinvengono due realtà:una comunque legale o legalizzabile, l’altra putativa, ma come, però, due facce della stessa formazione, che si trova a vivere e svilupparsi, ab intra e ab extra (in riferimento a tutti i suoi componenti,cioè) come formazione sociale non solo ad modum ,ma anche ad substantiam familiae.

Gli autori italiani che si sono cimentati con questa tematica hanno preso atto della “novità” sociale, dopo aver escluso la possibilità di ricorrere all’adozione in casi particolari (art.44/1° co.lett.b legge n.184 del 1983), perché, comunque, per essa occorre il, consenso del genitore biologico e i partners devono essere coniugi (per cui risulterebbero fuori le coppie conviventi), optano per la soluzione anglosassone e, cioè, auspicano, in riferimento al nostro sistema, l’utilizzo degli accordi tra le parti, riconducibili a quelli previsti dall’art.144 cc,”cd.accordi di convivenza” (10) per quanto concerne i poteri del genitore altro, mentre, per i profili successori, come ultima strada indicano il testamento (11).

Ma anche queste indicazioni, che sono di interpretazione “analogica,” sembrano insoddisfacenti a risolvere le problematiche all’interno del gruppo (pensiamo alla opposizione a questi accordi da parte dell’altro genitore biologico).

6.-Gli è che va dato riconoscimento giuridico a questa nuova realtà sociobiologica;gli è che va individuata nel nostro sistema, accanto alla famiglia legittima, a quella naturale ,la famiglia”putativa” (questa sì terminologia giuridica, con cui cerchiamo di qualificare il fenomeno), perché non sono in gioco solo il riconoscimento di poteri-doveri parentali in capo all’adulto non genitore, convivente con il minore figlio altrui, ma tutta la fitta rete di rapporti che si intessono all’interno del gruppo e che hanno rilevanza esterna, non esclusa la durata della convivenza, la intensità della stessa, la decisività delle soluzioni assunte e/o prospettate per la strategia familiare e personale..

Non può non convenirsi che secondo l’id quod plerumque accidit i figli dell’altro siano o diventino sotto e per molti aspetti i propri figli e all’estraneo risultino affidati.

Qui si realizza, in modo emblematico, quel cd.diritto di contatto, che va ben al di là di un diritto genericamente assistenziale per assurgere a munus educativo del minore.

A me pare, perciò, che sia necessario che il diritto nella sua positività riconosca questa realtà fenomenica come centro di imputazioni giuridiche, che già è di per sé centro di imputazioni affettive e relazionali, offrendo una qualificazione e una copertura ad una rete di rapporti che vivono, si sono costruiti, si costruiscono giorno dopo giorno ad modum familiaee nella quale più che poteri parentali fioriscono e si consolidano vincoli parentali.

Ed allora ,proprio perché si è data vita ad un nuovo aggregato ,sia, se legalmente ,con il matrimonio tra i partners sia di fatto ,con una convivenza stabile,è opportuno che il legislatore,in un certo qual modo,ponga la sua attenzione ad essa realtà esistenziale e provveda a qualificarla e la qualificazione giuridica di questo gruppo, che già bilateralmente è “famiglia”, non può-socialmente e giuridicamente-essere che “famiglia putativa”,in quanto nucleo sociale che la collettività presume composta da più individui legati tra loro col vincolo del matrimonio o da rapporti di parentela o di affinità ,vincoli che ,invece,non sussistono nei confronti del figlio altrui.

Il nostro sistema conosce il matrimonio putativo (art.128 ss.c.c.), ma ignora la famiglia putativa; ignora, cioè, quel gruppo in cui i “figli” altrui siano ritenuti (semplicemente perché vivono con le stesse persone e sotto lo stesso tetto) come figli della coppia ,mentre ,in realtà,sono figli solo di una delle parti adulte.

Disciplinare l’articolazione e la relazionalità del gruppo,riconoscendo rilievo ad esso ,permette anche al coniuge o convivente non genitore di assumere degli impegni e esercitare dei poteri nei riguardi del figlio dell’altro coniuge o dell’altro convivente ,con la consacrazione formale di una responsabilità che, di fatto, viene già gestita ,ma è irrilevante per la società.

Il che, attesa la consistenza sempre più numerosa di questi aggregati, significa concorrere ad attuare, allorché il minore è inserito in essi,una tutela più intensa e non lasciata solo alla autonomia del genitore  biologico o legale.

Di vero,l’interesse dell’adulto non genitore verso il figlio dell’altro è per lo più un dato inequivoco.

Si pensi ai momenti dell’iscrizione scolastica,della salute,dello sport ,della scelta professionale ,del tenore di vita e quant’altro.

Due adulti con figli propri e comuni non possono essere ignorati dal diritto.

I loro atti sono inevitabilmente indirizzati nei confronti dei “figli altrui”;il cd.ménage familiare non è avulso da queste azioni ;eppure, allo stato, le stesse non rilevano per l’ordinamento di fronte al quale unico protagonista nei confronti del figlio è il genitore esercente la potestà.

Il disconoscimento giuridico di questa realtà socio-affettiva non è più sostenibile ed avallabile,anche perché la collettività  ritiene che “quei minori” ,curati ,seguiti,in una parola “gestiti” dagli adulti(in realtà, non entrambi i suoi genitori) siano invece i figli di essi.

L’inserimento pleno jure di questo aggregato come famiglia putativa nell’ambito giuridico,

inoltre,permette di uscire dall’ottica anglosassone dei rapporti familiari come rapporti interindividuali ,ma,in maniera più coerente con la nostra tradizione socio-giuridica,evidenzia il carattere comunitario della vita familiare.

Il figlio putativo,il genitore putativo, in sostanza,non sono tali perché la collettività li reputa tali,ma perché verrebbero a far parte di un nucleo sociale creduto e qualificato, in diritto, famiglia.

La qualificazione in diritto di questo aggregato come famiglia putativa determina, quindi, la nascita sul piano formale di una entità, di una formazione sociale con scopi educativi e assistenziali, tipici della famiglia tradizionale, anche se non tipici e peculiari sia della famiglia fondata sul matrimonio sia di quella fondata sull’affectio.

Accanto al tipo della famiglia legale, a quello basato sull’affectio si verrebbe a proporre, da parte dell’ordo ordinatus, la famiglia basata sulla solidarietà:e questa famiglia che, di per sé, esprime il volto della fraternità verrebbe a rendere collimante la qualificazione del nucleo familiare con la sua esperienzialità quotidiana.

L’ordo ordinatus  verrebbe, cioè, a recuperare la sua finalità:quella di consacrare sul piano formale la realtà esistenziale, che anche per le formazioni standards (famiglia legale e famiglia affettiva) non sempre riesce a verificarsi e riscatterebbe non solo la sua “miseria” (Rescigno), quanto la sua “impotenza” a regolamentare intuitu personae il vissuto dei singoli e delle collettività.

Questa  opinio juris comporta l’attribuzione della responsabilità genitoriale e la sottomissione del minore ad essa, in quanto quel nucleo è giuridicamente famiglia e ,di conseguenza,la rilevanza sul piano della normativa comunitaria,anche di questo particolare genitore (si pensi alla legittimazione a chiedere il ritorno del minore altrui o ad opporsi al suo rientro).

Ovviamente ,la disciplina si dovrà preoccupare del minore e ,quindi,andranno poste garanzie per il suo ascolto ,per il suo consenso e anche per il suo patrimonio,ma non potrà non essere ,in relazione allo scopo per cui sarà posta,una disciplina di sostegno e rigorosa.

Questa nuova “realtà familiare”, che viene a rimarcare la scissione della responsabilità dal mero fatto biologico della procreazione, potrebbe, al contempo, introdurre sul piano giuridico ,se il minore è ultradodicenne,una attribuzione di responsabilità per consenso del figlio ,che sembra anch’essa ignota al sistema ,in quanto anche gli attuali art.250 e 252 c.c. ,così come le altre norme in cui il consenso del figlio è indicato,non sembrano direttamente finalizzate a tale attribuzione.

Di certo, va pure attuato il bilanciamento dei diritti-funzioni in capo al genitore putativo ,tale perché componente primordiale della “famiglia putativa”,con disposizioni che siano idonee ad evidenziare la necessità della convivenza stabile tra adulto e minore e che proteggano il figlio putativo anche in caso di morte prematura del genitore,magari,e senza venir a ledere la quota di legittima spettante agli eredi legittimi,con il prevedere la destinazione di parte della quota disponibile in capo al de cujus  a favore del “figlio putativo”.

Con l’effetto, come è facile intuire, di dover porre mano a modificare il codice civile sul nome della famiglia, sulla indicazione dei creditori e degli obbligati agli alimenti, sull’ordine dei successibili, sulla quota disponibile, sul regime delle donazioni, sull’esercizio della potestà, sull’affidamento e, perché no, sulla stessa disciplina dell’adozione.

La nascita, dal punto di vista normopositivo, della famiglia putativa nel senso auspicato non incontra ostacoli di ordine costituzionale solo se, invece, di inquadrare la tematica della tutela e della dignità della famiglia anteponendo l’art.29 (come ancora si fa) rispetto all’art.2 Cost si capovolge l’approccio, riconoscendo all’art.2, in connessione con l’art.3, la natura di passwordper avvicinarsi, disciplinare e interpretare ogni fenomeno socio-giuridico o a rilevanza giuridica, sia nella sua qualificazione intersoggettiva sia in quella a natura patrimoniale.

Dal comb.disp.delle due norme si evince quello che è ormai denominabile personalismo costituzionale e, cioè, la obbligatorietà di porre la persona umana al centro non solo dei rapporti sociali ma della vita del diritto,nel suo complesso,ed inteso come ordo ordinatus(12).

Il diritto al matrimonio e l’opposto diritto dal matrimonio,il diritto a fondare una famiglia non sono solo diritti di mera libertà,ma di libertà responsabile: per dirla in termini filosofici sono diritti pur sempre condizionati dall’incontro del volto dell’altro (Levinas).

Ed in questo senso, onde eliminare ogni ombra di individualismo e/o contrattualismo nella vita della famiglia, lì dove sono in gioco diritti-doveri inderogabili di solidarietà, non si può lasciare al libero campo delle forze in gioco un collettivo che ,ovviamente, se stabile per legge o convenzione,si impone e si propone come la famiglia nuova del terzo millennio, quale famiglia putativa, riconoscibile e riconosciuta già dall’ ordo ordinans e che attende solo di trovare il suo approdo in un adeguato ordo ordinatus.

Quella famiglia, che non è un coacervo di aiuti e sostegni di benessere o panacea alle difficoltà, ma è una società educante e collaborativi, in cui la bidirezionalità del vincolo ematico-giuridico costituisce l’occasione,assieme ad altri elementi, per dar vita ad una comunità solidale e concreta, nella quale i cd.obblighi educativi e la mutua assistenza non sono soltanto gli effetti di un rapporto ex procreatione o ex coniugio , ma vengono stimolati e tutelati, ritenuti degni in tal senso, dall’ordinamento, in quanto, in thesi, coerenti e collimanti con la stessa ratiodella vita giuridica, che propone, con la sua forma, in formule legali la sua attenzione costante al vissuto quotidiano, alla “cronaca” dei partecipi alla comunità vitale.

Non si tratta di dare rilievo giuridico a nuovi patti di solidarietà sociale.

Si tratta ,invece, riconoscendo, dal punto di vista giuridico, un aggregato che trova nella benevolentia verso l’altro l’ubi consistam per la sua giuridicità, di tradurre in termini antichi,ma non per questo obsoleti, la nuova modalità con cui l’uomo e la donna nel loro non sempre facile percorso cercano di restare fedeli al numinoso della loro coscienza, per ritrovarsi felici nel giardino dei loro sogni:con-vivere con il proprio compagno di strada e con il rischio del figlio l’esperienza unica ed affascinante del loro esistere.

La”motivazione giuridica” proposta permette di affermare che la vera famiglia, in fatto, più consona alla nostra cultura, potrebbe essere proprio la famiglia putativa, in quanto attuazione sul piano della forma giuridica, di quel senso comune della famiglia, in parte scomparso per la nuclearità della stessa, ma che oggi sembra conoscere un momento (riflessivo ed operativo) significativo, onde arginare lo sbandamento psicosociale, di cui proprio la famiglia sembra essere in tutti i suoi componenti la vittima sacrificale.

E, forse, potrebbe essere proprio la famiglia putativa, come istituto non tanto sociale, quanto giuridico a tracciare il nuovo sentiero per consentire agli adulti che si incamminano insieme ,mano nella mano, sulle strade del mondo di non sentirsi più soli, non sapersi inutili, non vedersi macina da patrimonio ( e come tali tutelati o no dal diritto), ma tentare di realizzare,come dovrebbe essere, se stessi e la  loro personalità.

In questa famiglia,proprio perché promossa e tutelata dal diritto, non vi sarebbe più spazio per la biblica nudità di uomini e donne.

La responsabilità non mostrebbe-come nei momenti difficili-il suo volto opprimente la libertà, ma recupererebbe la sua valenza etimologica:re-spondere e, cioè, ri-conoscimento rafforzativo della presenza dell’altro come modo ineludibile ed inderogabile di vivere l’ubi consistam della propria esistenza,sotto i riflettori perenni della libertà propria ed altrui, da non calpestare mai.

*Testo, corredato di note, dell’intervento proposto alla riunione interclub Rotary Roma Mediterraneo-Roma Oliata, Roma, 19 gennaio 2005-

(1)  Cfr.già UCCELLA F.,Nuove sfide sociali ed umane e diritto di famiglia nell’Unione Europea dal 2004:riflessioni preliminari, in Giur.it.2004, p.688 ss.

(2)  VERSCHRAEGEN B., The Austrian Child Law, in The International Survey of Family Law 2001, p.57 ss., spec.p.63

(3)  Come apprendiamo da SESTA M.,Verso nuove trasformazioni del diritto di famiglia italiano?, in Famiglia 2001, p.123 ss., spec.p.159-160;cfr.anche GLENDON M.A., The Trasformation of Family Law, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1996, p.237

(4)  Da SESTA M:, op.cit., p.160

(5)  GUERREIRO LOPES M.,Brésil, in Juris Classeur 1999, n.103

(6)  BROWN L.W.-WESTON C.A.,Grande Bretagne, in Juris Classeur 1997,n.144 e n.148

(7)  GODARD J., Grande Bretagne,Ecosse,in Juris Classeur 2002, n.102

(8)  SCHZAMA W., Reforms in Dutch Family Law during the corse of 2001.Increased Pluriformiyty and Complexity, in The International etc.2002, p.227 ss., spec.p.253;ANTOKOLSKAIA M., Recent developments in Dutch filiation, adoption and joint custody Law, in Famiglia 2002, p.781 ss., spec.p.801-804

(9)  WENNER A., Allemagne, in Juris Classeur 2001, n.143

(10) RESCIGNO P., Le famiglie ricomposte:nuove prospettive giuridiche, in Famiglia 1002, p.1 ss., spec.p.7

(11) SESTA M., op.cit., p.158-159

(12) UCCELLA F., Persona umana e famiglia,Cedam, Padova, 1980,p.80 ss.;UCCELLA F.,Famiglia e diritto,Ianua, Roma, 2003, p.25 ss.